Cassation court dismisses appeal against conviction for theft by mere ownership of POS equipment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to her conviction for theft based on ownership of a coffee shop and POS machine. The defense argued that mere title to the equipment should suffice for criminal liability, but the appellate court had already dismissed these factual grounds. The Supreme Court upheld this decision, noting that cassation reviews only legal arguments and cannot re-evaluate facts or substitute the lower court's factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence for that of the court of appeal, limiting its review to legal errors and logical flaws in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI CAUSI GAIA, nata a Palermo il 04/11/1983 avverso la sentenza del 31/10/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaia Li Causi; posto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la penale responsabilità dell'odierna ricorrente per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., in base alla mera titolarità del bar Plaza Caffè e dell'apparecchiatura POS utilizzata per la realizzazione delle condotte contestate, risulta finalizzato a ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello (si veda, in merito, la pag. 10 dell'impugnata sentenza in cui la Corte d'appello afferma come, ai fini del giudizio di colpevolezza, non rilevi l'effettiva presenza dell'imputata all'interno del bar, avendo ella messo a disposizione il POS e agito nell'immediatezza per monetizzare l'incasso dei profitti), una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità, essendo il controllo di legittimità finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); osservato che anche il secondo motivo di doglianza, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 640-ter cod. pen., non é formulato in termini consentiti, poiché la difesa, reiterando profili di censura già prospettati in appello, finisce per contestare una decìsione errata in quanto risulterebbe fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei dati processuali e su una scorretta ricostruzione storica dei fatti, laddove invece sussiste la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradì di merito; che, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pag.
11) facendo applicazione di corretti argomenti fattuali e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena per la continuazione, risulta manifestamente infondato, oltre che privo di specificità, essendo riproduttivo di profili di censura già svolti in appello e adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale; che, infatti, il giudice d'appello, a pag. 12 dell'impugnata sentenza, applicando correttamente il consolidato indirizzo dì questa Corte, ha giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); che, inoltre, si deve osservare come l'odierna ricorrente abbia rivendicato un inesistente diritto all'applicazione dei minimi edittali per la contestata continuazione, mentre secondo l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co