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Ordinanza — n. 31207/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as non-punishment plea was not raised in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31207/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Piserchia inadmissible because the plea of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code was not previously requested in the appellate proceedings. The appellant argued for this cause of exclusion, but the court noted that such issues cannot be raised for the first time in cassation if the relevant law was already in force at the time of the appellate decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The plea of non-punishment for particular triviality of the fact cannot be raised for the first time in cassation if the law was in force at the time of the appellate decision, as it requires prior request in lower courts.

Parole chiave

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non-punishment plea triviality of fact cassation admissibility prior request requirement procedural bar occultamento di beni flussi finanziari illeciti causa di sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Piserchia; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
2 della sentenza impugnata), non è stato previamente richiesto il riconoscimento della suddetta causa di non punibilità e la relativa questione non può essere contestata per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Piserchia; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo
pen., se, come nel caso di specie, la disposizione in esame era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv.
Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub
Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub, Rv.
Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr
275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv.
Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISERCHIA ANTONIO, nato a Foggia il 15/05/1981 avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Piserchia; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non appare consentito in sede di legittimità poiché, come risulta dal riepilogo dei motivi di appello (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), non è stato previamente richiesto il riconoscimento della suddetta causa di non punibilità e la relativa questione non può essere contestata per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se, come nel caso di specie, la disposizione in esame era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773;

Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789); che, inoltre, vi è monolitica giurisprudenza in ordine alla questione secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non possa essere resa oggetto di applicazione, in ipotesi di riconoscimento della recidiva reiterata come quella contestata all'odierno ricorrente, figurando la stessa come un sintomatico elemento di forte pericolosità sociale dell'individuo a causa dell'elevato grado di colpevolezza che la stessa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio