Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds and rejects prescription claim due to interruption and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to declare prescription for the crime of damage. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and an omission of prescription, but the court found the first ground procedurally barred as it sought factual re-examination. Regarding the second ground, the court determined that interruptive acts and recidiva extended the prescription period to nine years, meaning the crime committed in 2016 was not expired by the 2024 appellate judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, Art. 161 cod. pen.; The Supreme Court cannot re-evaluate facts on appeal, and prescription is extinguished only after the extended period calculated with interruptions and recidiva has fully elapsed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA FABIO, nato a Palermo il 11/01/1981 avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Guida; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di danneggiamento, non è consentito poiché risulta finalizzato a ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie - nel caso specifico, della prova testimoniale (dell'autista e dell'infermiere dell'ambulanza danneggiata) - estranea al sindacato di legittimità, essendo il controllo di legittimità finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); reputato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa declaratoria - ad opera della Corte territoriale - della prescrizione per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., è manifestamente infondato risultando in palese contrasto con il dato normativo considerato che:
a) l'art. 157 cod. pen. stabilisce che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale e in ogni caso un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto (ed è quest'ultimo il caso del danneggiamento);
b) essendo intervenuti degli atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., ed essendo stata ritenuta la recidiva infraquinquennale, il menzionato termine di sei anni è aumentato della metà e, pertanto, a nove anni;
c) di conseguenza, il reato, in quanto commesso il 23/02/2016, non era prescritto alla data della sentenza di appello (che è del 18/11/2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato infine che, attesa l'inammissibilità del ricorso, non si pone questione di verifica della procedibilità del reato (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1