Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31203/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as repetitive of appellate review regarding recidivism and contravention qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31203/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of contestation was a repetition of arguments already fully examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for a violation of law and motivational defects concerning recidivism and the classification of the act as a contravention rather than a crime. The court rejected these claims based on established jurisprudence regarding the subjective element of the crime of receiving stolen goods.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.: Appeals containing grounds that are merely repetitive of those already decided by the lower court are inadmissible, as they serve no purpose of legal clarification.

Parole chiave

Generato dall'IA
repetitive appeal grounds inadmissibility of cassation recidivism qualification contravention vs crime appellate review finality esame d'idoneità alla guida dipendenza da sostanze stupefacenti corsa di controllo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Ienna; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.
Art. 712 cod. pen.
e alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Ienna; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
e alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Ienne
Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini
Così anche Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi
Si veda anche Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IENNA FRANCESCO, nato a Marsala il 10/05/1990 avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Ienna; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito in questa sede poiché riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e compiutamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con congrue argomentazioni in fatto ed in diritto (si vedano le pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza), risultando gli stessi non specifici ma solamente apparenti, oltre che volti mettere in evidenza anche ragioni per arrivare a conclusioni e a interpretazioni differenti rispetto a quelle cui è giunto giudice di merito; che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di un bene proveniente da delitto dimostra la conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718.

Così anche Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085). La prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta tramite qualunque fattore, anche indiretto, e dunque anche attraverso l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte dell'agente - o, ad ogni modo, attraverso elementi la cui coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede -, essendo, tra l'altro, la struttura stessa della fattispecie in esame a richiedere come necessario l'accertamento sulle modalità acquisitive della "res" (così Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713.

Si veda anche Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi, Rv. 235897); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 l