Italian court dismisses appeal as generic complaint lacks specific legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Savorra's appeal inadmissible due to its failure to meet statutory requirements. Savorra argued the lower court omitted non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the appellate court's reasoning was deemed logically sound. The court rejected the appeal because the complaint was too generic, lacking the specific legal arguments and references to the lower court's motivation required by Article 581, paragraph 1, letter c), of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the legal grounds and reference the specific parts of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVORRA GIOVANNI, nato a Napoli il 26/09/1982 avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Savorra; reputato che l'unico motivo di doglianza, che contesta l'omessa valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., risulta generico per indeterminatezza poiché non scandito da necessaria critica e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, a tal proposito, le pagg. 5 e 6), non indica le ragioni di diritto giustificanti il ricorso ed i correlati riferimenti alla motivazione stessa del provvedimento, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.