Criminal appeal dismissed for non-argumentative complaints violating Article 640 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fabrizio Gambardella inadmissible due to the lack of specific legal and factual arguments required under Article 640 of the Penal Code. The appellant's complaints were deemed generic and focused on criticizing the lower court's evaluation of evidence rather than providing reasoned legal grounds. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Appeals in criminal matters must contain specific arguments citing legal reasons and factual elements; generic complaints criticizing the assessment of evidence without specific grounds are inadmissible as they violate the principle of reasoned argumentation required for the review of legal correctness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBARDELLA FABRIZIO, nato a Milano il 08/02/1964 avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse dì Fabrizio Gambardella; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di penale responsabilità ai sensi dell'art. 640 cod. pen. dell'odierno ricorrente, è formulato in maniera non consentita in sede di legittimità, considerato che le doglianze difensive risultano aspecifiche - laddove invece la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, che si realizza attraverso motivi che debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi dì fatto che sorreggono ogni richiesta - e, altresì, tese a censurare una decisione errata, perché fondata su una valutazione asseritamente incompleta e sbagliata del materiale probatorio, prospettando così una rivalutazione dello stesso, estranea al sindacato di legittimità, essendo questo finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pag. 5), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 lugli