Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific motivation regarding non-punishability grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ioan Varga inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Varga argued that the Second Instance Court failed to provide specific reasoning for denying the ground of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, noting that the lower court already adequately examined and dismissed similar arguments with correct legal grounds in its original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. b c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the lower court has already adequately examined and dismissed the same arguments with correct legal reasoning.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARGA IOAN, nato in Romania il 29/12/1987 avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ioan Varga; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione con riguardo al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., oltre che non consentito in questa sede, poiché riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito, e dunque non connotato dalla necessaria specificità e dall'effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste alla base del decisum, è inoltre manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, i giudici di appello - come emerge dalla pag. 5 del provvedimento impugnato -, con una motivazione esente da vizi, hanno correttamente e ineccepibilmente esplicato le ragioni in base alle quali non è possibile ritenere caratterizzato da particolare tenuità il fatto di invasione di terreno (con interventi di costruzione non autorizzati) ascritto all'odierno ricorrente, indicando specificatamente i plurimi elementi, relativi alle modalità attuative dello stesso fatto, che ostano al riconoscimento della causa di non punibilità in questione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2