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Ordinanza — n. 31198/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31198/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Oussama Ait Hakkou inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the claim regarding criminal liability for property damage because the arguments were not formulated in legally permissible terms for a review of law, merely reiterating points already dismissed on appeal. Furthermore, the requests concerning non-prosecutability and sentencing mitigation were deemed inadmissible as they constituted repetitive complaints without new legal grounds, violating the principle that the Supreme Court cannot re-evaluate factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must raise new legal grounds; repetitive arguments or re-litigation of facts already decided by the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetitive arguments review of law factual evaluation criminal liability permesso di dimora scaduto permesso di abitabilità sfratto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
253099); reputato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, volti, rispettivamente, a contestare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art.
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
e la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.
art. 131-bis cod. pen
253099); reputato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, volti, rispettivamente, a contestare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
In senso conforme, ex plurimis: Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT HAKKOU OUSSAMA, nato in Marocco il 05/01/1984 avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Oussama Ait Hakkou; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di responsabilità penale per il reato di danneggiamento ascritto in capo all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché la difesa, reiterando profili di censura già prospettati in appello, finisce per contestare il decisum in relazione alla valutazione probatoria sottesa, rimanendo invece estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure essa logica, dei dati processuali o una differente ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti probatorie (così:

Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217. In senso conforme, ex plurimis: Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); reputato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, volti, rispettivamente, a contestare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità avendo la difesa formulato doglianze meramente reiterative di profili di censura già motivatamente respinti in appello ed avendo, altresì, la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6) posto a base del rigetto delle richieste della difesa argomentazioni logiche e ineccepibili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15