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Ordinanza — n. 31197/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31197/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Barbara Pegurri inadmissible, ordering her to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to address specific issues regarding the timeliness of the complaint, her criminal liability for fraud, and an omitted assessment of a prior acquittal. The court rejected these claims as they merely reiterated arguments already dismissed on appeal or were too generic to warrant review at the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they rely solely on the reiteration of arguments already rejected by the appellate court or lack decisive new grounds that logically contradict the final decision.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Procedural Preclusion Lack of New Grounds Inadmissible Appeal Reiteration of Arguments Final Instance Review divieto di immissioni eccessive

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEGURRI BARBARA, nata a Erba il 16/10/1975 avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. ENRICO MARIO BELLOLI, difensore di Pegurri Barbara, il quale ha argomentato e insistito sull'ammissibilità del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Barbara Pegurri; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in merito a tre questioni - inerenti alla tardività della querela, alla responsabilità penale dell'odierna ricorrente per il reato di truffa e, infine, all'omessa valutazione della sentenza assolutoria relativa a fatti analoghi allegata dalla difesa con i motivi nuovi -, non si può dedurre in questa sede; che, infatti, quanto alle prime due questioni, queste risultano, da un lato, fondate su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche (si vedano, in particolare, le pagg. 7-9 dell'impugnata sentenza), dall'altro, si presentano come rivalutative e, conseguentemente, non consentite dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che l'ultima questione, con cui la difesa sostiene che i giudici di appello non abbiano esaminato la sentenza allegata con i motivi nuovi, è generica ed in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata e in assenza della decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il