Italian Court dismisses appeal claiming insufficient motivation for liability based on victim testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to properly motivate the finding of liability based solely on the victim's testimony and incorrectly applied mitigating circumstances for blank check forgery. The court rejected these claims, ruling that victim statements can establish liability if credibility is verified and that general mitigating factors are a matter of non-reviewable factual judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 648 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassazione holds that victim testimony may suffice to establish liability provided credibility is verified, and general mitigating circumstances constitute a factual judgment immune from review in appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARICEVIC BORISLAV, nato in Croazia il 24/07/1987 avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Borislav Baricevic; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione - in primis - in merito all'accertamento della responsabilità dell'odierno ricorrente effettuato sulla base delle testimonianze della persona offesa - in secundis - relativamente al trattamento sanzionatorio reputato eccessivo, risulta non deducibile in sede di legittimità; che, quanto al primo punto, il motivo risulta manifestamente infondato alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata e considerando che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; che, in merito al secondo aspetto, la doglianza non è consentita ed è manifestamente infondata poiché, da un lato, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio secondo il quale, in caso di ricettazione avente a oggetto moduli in bianco relativi ad assegni o documenti di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, Mahmoud, Rv. 279194); che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1