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Ordinanza — n. 31193/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to insufficient reasoning flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31193/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hajri Cala inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning regarding the crime of receiving stolen goods was illogical, but the court found no defects under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appellate decision contained a coherent argumentative structure and did not contradict established legal principles or other statements within the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation's review of a judgment's reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, without assessing the correspondence of the motivation to the processual acquisitions.

Parole chiave

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receiving stolen goods appeal inadmissibility logical argumentation Cassation review procedural defect misura di allontanamento nel diritto degli stranieri divieto di espulsione dei cittadini permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
6 e 7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell' art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella
pen.; che detto motivo risulta altresì manifestamente infondato alla luce di consolidati orientamenti giurisprudenziali, peraltro correttamente richiamati dalla sentenza oggetto di impugnazione (tra le altre: Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv.
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
252285; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALA HAJRI ALIAS XHEMALAJ HAJRI, nato in Albania il 03/01/1989 avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hajri Cala, alias Hajri Xhemalaj; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. le pagg. 6 e 7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell' art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; che detto motivo risulta altresì manifestamente infondato alla luce di consolidati orientamenti giurisprudenziali, peraltro correttamente richiamati dalla sentenza oggetto di impugnazione (tra le altre: Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio