Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity in legal citation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a contrary examination of a witness under Article 468 of the Criminal Procedure Code, but the lower court had already addressed this generic request. The court rejected the appeal because the legal grounds were not specific enough to challenge the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 468 co. 4 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the cited legal provisions are generic and fail to specify the circumstances requiring the contrary examination of a witness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI ANNANTONIA nato a BARI il 13/04/1971 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; ±ue N. 13373/25 Mariani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché le conclusioni presentate dalla parte civile in data 4 luglio 2025; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, concernente la violazione di legge per il rigetto della richiesta della citazione a prova contraria ex art. 468 co. 4 cod. proc. pen., risulta, oltre che generico, altresì, privo di specificità in quanto riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito là dove considera la richiesta dell'esame del teste troppo generica e non contenente alcuna indicazione sulle circostanze oggetto dell'invocata deposizione (v. in particolare p. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de