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Ordinanza — n. 31188/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lack of specificity regarding recidivism non-application renders it inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31188/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vincenzo Cacciatore inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to explicitly discuss the non-application of recidivism, arguing it was a flaw in reasoning. The court rejected this claim, finding the criticism lacked specificity because the appellate court had already correctly and logically addressed the appellant's prior convictions as indicators of higher culpability.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging a judgment for a lack of motivation regarding the non-application of recidivism is inadmissible if the criticism lacks specificity and fails to demonstrate illogical reasoning by the court of first instance.

Parole chiave

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recidivism non-application lack of specificity inadmissible appeal c.p.p. Art. 366 codice penale Art. 385 recidiva nell'infrazione provvedimento di reinserimento procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen
13366/25 Cacciatore OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIATORE VINCENZO nato a TRICASE il 11/09/1987 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13366/25 Cacciatore OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura relativa al vizio di motivazione circa la mancata disapplicazione della recidiva, è priva di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 2 là dove si dà atto che i due precedenti a carico del ricorrente denotano un maggior grado di colpevolezza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11