Court dismisses request for transfer of trial due to missed filing deadline and lack of concrete impartiality grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the request for transferring the trial to another judicial seat inadmissible. The applicant failed to notify other parties within seven days of filing, violating procedural time limits, and offered no concrete facts supporting a legitimate suspicion of judicial bias. Consequently, the court upheld the principle of the pre-established judge and ordered the applicant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 cod. proc. pen.; Art. 48, comma 6 cod. proc. pen.: A request for transfer of proceedings based on suspicion of judicial impartiality is inadmissible if filed outside the statutory time limit for notification and lacks concrete factual basis to justify derogation from the principle of the pre-established judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso il provvedimento del 06/12/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13288/25 Soriano OSSERVA 1. Leone Soriano ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del Giudice.
2. La richiesta è inammissibile perché proposta senza l'osservanza del termine di cui all'art. 46 cod. proc. pen. non essendo stata notificata, a cura del richiedente, alle altre parti entro il termine di sette giorni dal suo deposito presso la Cancelleria del giudice.
3. Sotto diverso profilo la stessa è manifestamente infondata dal momento che, sul piano sostanziale, è priva di concreto spessore, non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (v. Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638): la situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non è, a tutta evidenza, sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale.
4. La richiesta deve pertanto essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell'istante, ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen., al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso