Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and procedural non-compliance regarding public official offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments and procedural violations. The appellant's claims regarding the subjective elements of the crimes were deemed generic and repetitive of the lower court's reasoning, while a claim on public utility labor duration was not properly raised as an appeal ground. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 337 and 635 cod. pen.: An appeal lacking specific grounds regarding the merits or raised in violation of procedural deadlines is inadmissible, and distinct acts of violence against public officials constitute separate crimes rather than absorbed offenses.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ANTONIO nato a FOGGIA il 01/04/1997 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13281/25 Bruno OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 635 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che i primi due motivi del ricorso, attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e al momento rappresentativo del dolo per il reato di cui all'art.337 cod. pen., risultano privi di specificità in quanto non si confrontano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3 là dove si dà atto delle manovre pericolose poste in essere dal ricorrente che dimostrano la piena consapevolezza dello stesso di impedire il compimento dell'atto d'ufficio);
Rilevato che, altresì, il terzo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., risulta privo di specificità in quanto è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate con corretti e non illogici argomenti giuridici dal giudice di merito (v. p. 3 là dove si da atto della volontaria e consapevole manovra volta al danneggiamento dell'auto del pubblico ufficiale); Rilevato che le doglianze di cui al quarto motivo di ricorso appaiono manifestamente infondate dal momento che integra un concorso formale di reati la condotta di chi usa violenza o minaccia, nel medesimo contesto fattuale, per opporsi a più pubblici ufficiali (Sez.
U., n. 40981 del 22/02/2018, Di Tornassi, Rv. 273771); Ritenuto che, altresì, il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che il reato di cui all'art. 635 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 2 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse e susseguenti materialmente l'una all'altra; Ritenuto che il sesto motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. p. 3 là dove si evidenzia la mancanza di comportamenti processuali apprezzabili e di segnali di resipiscenza tali da ostare al riconoscimento di queste circostanze);
Rilevato che l'ultimo motivo di ricorso, attinente alla violazione di legge in ordine alla durata massima per l'applicazione del lavoro di pubblica utilità, non risulta essere stato previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vedente unicamente sulla sussistenza della responsabilità per entrambi i reati contestati e sul trattamento sanzionatorio, in particolare, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d