Cassation court dismisses appeal as generic and lacks specificity regarding defense rights violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment violated defense rights due to a mismatch between the charge and the convicted facts. The court rejected this claim, ruling the appeal generic and failing to demonstrate a specific defect in the reasoning that impaired the defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specificity, failing to demonstrate a concrete impairment of the right to defense through a detailed analysis of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMMED AMED nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13149/25 Mohammed OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 26 giugno 2025; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso (ribadito nella citata memoria), consistente nel vizio di motivazione in ordine alla lesione del diritto di difesa in relazione alla mancata corrispondenza tra il capo d'imputazione e il fatto oggetto di condanna, risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 3 là dove si dà atto dell'assenza di modifiche, in concreto rilevanti e tali da costituire una menomazione del diritto di difesa);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11