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Ordinanza — n. 31178/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for contempt of office due to lack of specificity and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31178/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the specific conduct constituting contempt of office and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, finding the first ground lacked necessary specificity regarding the official's duties and the second ground merely repeated arguments already adequately refuted by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal challenging a conviction for contempt of office is inadmissible if the complaint lacks specific factual details regarding the official's duties or merely reiterates arguments already sufficiently examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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contempt of office lack of specificity merit review generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs public official duties oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIA DAVIDE nato a ALBENGA il 14/08/1983 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N.13137/25 Mattia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.) Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistita in mero disprezzo, è privo di specificità poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 2-3 là dove si dà atto della condotta del ricorrente idonea a costringere il pubblico ufficiale a porre in essere uno specifico atto contrario ai suoi doveri d'ufficio);

Rilevato che la censura di cui al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi da corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare p. 3 là dove si individua l'assenza di ragioni idonee a giustificare tale concessione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso