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Ordinanza — n. 31176/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as ground is merely repetitive of already decided lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31176/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the threat failed to generate fear in the public official, but the court found this claim redundant given the lower court's correct logical reasoning on liability. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of censure already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct logical arguments.

Parole chiave

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repetitive appeal grounds inadmissibility of appeal public official liability threat to generate fear procedural economy principle minaccia non comprovata minaccia contro le autorità pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOAN CRISTIAN nato a MILANO il 21/04/1983 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13119/25 Padoan OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla pretesa inidoneità della minaccia a ingenerare timore nel pubblico ufficiale, risulta meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logici dal giudice di merito in punto di responsabilità (v. in particolare p. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/0