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Ordinanza — n. 31175/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity and improper re-evaluation of appellate court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31175/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific factual arguments and an attempt to re-evaluate the appellate court's evidence. The appellant argued for a state of necessity defense, but the court found the grievances vague and directed at a prohibited reinterpretation of proven facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) and Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or attempts to re-evaluate the factual findings and evidence assessment of the court of appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility state of necessity defense lack of specificity requirement re-evaluation of evidence appellate court findings assenza di caso di rigore verosimiglianza della persecuzione stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
art. 337 cod. pen
13118/25 Marzetti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZETTI GIONATA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 06/06/1985 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; m n. 13118/25 Marzetti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze dedotte nell'unico motivo di ricorso (relative al mancato riconoscimento dello stato di necessità) oltre che sprovviste del requisito di specificità, risultano dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/