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Ordinanza — n. 31174/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of lower court's correct reasoning on mental capacity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31174/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for recognition of a mental defect to avoid criminal liability for the offense under Article 337 of the Penal Code. The court rejected this claim because the arguments were merely repetitive of the appellate court's already thoroughly examined and logically sound reasoning regarding responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal that merely reproduces censure already adequately examined and dismissed with correct logical arguments by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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repetitive appeal mental capacity defense Article 337 Penal Code inadmissible appeal procedural economy perizia psichiatrica insufficiente menomazione psichica prove psichiatriche

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTONI FIORELLA nato a SASSOFERRATO il 05/07/1972 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13117/25 Santoni OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente al denegato riconoscimento del vizio di mente, risulta meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logici dal giudice di merito in punto di responsabilità (v. in particolare p. 3-5) ;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 11/07/