Cassation court dismisses appeal as vague criticism lacks specificity regarding proven identity of the accused.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to prove his identity as the perpetrator, but the court found this criticism lacked specificity. The court determined the first instance judgment sufficiently addressed the evidence and the appellant's claims without needing further elaboration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A complaint regarding a defect in reasoning or lack of proof must be specific and measure the lower court's assessment; vague criticisms that do not engage with the court's detailed argumentation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH ANGELO nato a MILANO il 29/09/1996 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13100/25 Hudorovich OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura di cui all'unico motivo di ricorso, riguardante il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato per difetto di prova certa sull'identificazione del ricorrente quale autore del reato contestato, risulta privo di specificità in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale apparato argomentativo (v. p. 2 là dove si dà atto delle dichiarazioni dell'operante ag.
D'Errico che con certezza identificano il ricorrente come autore del reato); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1