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Ordinanza — n. 31165/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments lack specificity and repeat merits court's correct reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31165/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bottecchia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal, challenging the reasoning regarding Article 337 of the Penal Code, to be a repetition of arguments already adequately examined and rejected by the lower court. Similarly, the second ground concerning Article 341-bis was deemed lacking in specificity because it failed to engage with the correct and logical arguments presented by the appellate judge regarding the presence of multiple persons. Consequently, the court rejected the appeal entirely, emphasizing that the lower court's reasoning was sound and the appellant's criticisms were unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds merely repeat arguments already adequately examined by the court of first instance or lack the necessary specificity to engage with the correct reasoning provided by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments Article 337 Penal Code Article 341-bis Penal Code procedural costs Cassa delle ammende oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 341-bis cod. pen.
Rilevato che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 341- bis cod.
art. 337 cod. pen
e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 341- bis cod. pen
Rilevato che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTECCHIA LUCA nato a BASSANO DEL GRAPPA il 22/01/1975 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13058/25 Bottecchia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per carenza degli elementi costitutivi, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare p. 6);

Rilevato che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen. per carenza del requisito della pluralità delle persone presenti, risulta, altresì, privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni fornite dal giudice di merito (v. in particolare p. 7 là dove si dà atto della presenza di più persone nel luogo in cui è avvenuto il fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il