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Ordinanza — n. 31164/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for passive resistance, citing lack of new arguments and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31164/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for passive resistance and the failure to reclassify the act as insult or threat, arguing flaws in the lower court's reasoning. The court rejected these claims as either merely reproducing arguments already adequately examined by the trial judge or manifestly unfounded due to the specific context of resisting public officials.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 594 cod. pen.; Art. 612 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds merely reproduce arguments already examined by the lower court or are manifestly unfounded based on the established facts and legal context.

Parole chiave

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passive resistance inadmissible appeal public officials procedural defects reclassification of crime recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 594 cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in ingiuria ex art. 594 cod. pen., oggi depenalizzato, o quantomeno in quello di minaccia ex art.
Art. 612 cod. pen.
pen., oggi depenalizzato, o quantomeno in quello di minaccia ex art. 612 cod.
art. 594 cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in ingiuria ex art. 594 cod. pen., oggi depenalizzato, o quantomeno in quello di minaccia ex art.
art. 612 cod. pen
pen., oggi depenalizzato, o quantomeno in quello di minaccia ex art. 612 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDELLI DANIELE nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 08/09/1983 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13057/25 Mandelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si articola in due diverse doglianze con le quali si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, risulta meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. p. 3, là dove si da atto della condotta dell'imputato volta a contrastare volontariamente l'attività degli operanti);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in ingiuria ex art. 594 cod. pen., oggi depenalizzato, o quantomeno in quello di minaccia ex art. 612 cod. pen. è manifestamente infondato atteso che, come risulta dagli atti, la condotta attribuita al ricorrente è stata realizzata nei confronti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; Rilevato che l'ultimo motivo dedotto nel ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, e in particolare alla omessa esclusione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. p. 4 là dove si da atto di come la condotta posta in essere dal ricorrente sia sintomatica di un accentuato disprezzo per i beni giuridici tutelati dalla norma in esame);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso