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Ordinanza — n. 31163/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific lack of argumentation regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31163/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Thabit MOAD inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 385 of the Penal Code, arguing violations of law regarding criminal responsibility and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were deemed generic, repetitive of territorial court findings, and lacking specific factual measurement against the appellate court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, repetitive of lower court findings, or fail to provide specific factual measurement against the appellate court's reasoned assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of specificity criminal liability mitigating circumstances Article 385 penal code court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THABIT MOAD nato il 20/06/1994 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13029/25 Thabit OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il primo profilo dell'unico motivo del ricorso, concernente la violazione di legge quanto alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto si limita a censure già vagliate dalla Corte territoriale (v. in particolare p. 2-3 là dove si dà atto della condotta concretamente posta in essere dal ricorrente al fine di valutare l'entità della violazione);

Ritenuto che il secondo profilo dell'unico motivo del ricorso, relativo alla violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta, altresì, aspecifico in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea l'assenza di alcun elemento valutabile a suo favore (v. p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso