Italian Court dismisses appeal as argument merely reproduces already rejected merit court reasoning on partial mental defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude the psychological element due to a partial mental defect, claiming this affected criminal responsibility. The court rejected this because the argument simply repeated criticisms already thoroughly examined and dismissed by the trial judge regarding the appellant's diminished capacity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or legal reasoning is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 17/10/1991 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13003/25 Fortunato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'omessa esclusione dell'elemento psicologico in ragione del riconoscimento del vizio parziale di mente, risulta meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logici dal giudice di merito in punto di responsabilità (v. in particolare p. 3 là dove si da atto che, essendo la capacità di intendere e volere soltanto scemata, essa non era in grado di incidere sulla coscienza e volontà del fatto criminoso, peraltro di elementare comprensione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/