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Ordinanza — n. 31161/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding penalty reduction agreed upon by parties in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31161/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal procedural steps, ruling de plano on the merits. The appellant challenged a reduced sentence agreed upon by both parties in the second instance, arguing it violated the law. The court held that such agreed penalties, established after a full first-instance finding of guilt, cannot be contested in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An agreement on the penalty reached by the parties in the second instance, following a full responsibility finding by the first-instance judge, is binding and cannot be challenged in cassation.

Parole chiave

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penalty reduction agreement second instance procedure cassation inadmissibility parties consent de plano decision remissione della pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
legge n. 103 del 2017
pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 385 cod. pen
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERTUA IVAN nato a MILANO il 27/08/1977 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; / by N. 13002/25 Vertua

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, a mesi otto di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla determinazione della pena; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di discussione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de