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Ordinanza — n. 31160/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal arguments regarding statutory exemptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31160/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without reaching the merits of the criminal conviction. The appellant challenged the lower court's refusal to apply statutory exemptions for justifying or excluding criminal liability, but failed to provide specific arguments contrasting the appellate court's reasoning with the first instance decision. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 59 comma 4 cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellant fails to provide specific arguments demonstrating how the appellate court's reasoning differs from the first instance regarding the application of statutory exemptions.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory exemption criminal liability lack of specificity procedural dismissal modalità di calcolo dell'ammenda rimborso delle spese ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Art. 59 comma 4 cod. pen.
pen., anche in relazione all'art. 59 comma quarto cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in ordine alla negata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 337 cod. pen
12999/25 Najem OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in ordine alla negata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJEM NIZAR nato il 11/03/2001 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; Le17 N. 12999/25 Najem OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche in relazione all'art. 59 comma quarto cod. pen., valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata);

Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in ordine alla negata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta privo di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale là dove si da atto del precedente a carico dell'imputato, oltre che della gravità della condotta tenuta (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso