Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding procedural identification vitiating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the challenge regarding the defendant's procedural identification. The appellant argued the lower court failed to properly address vitiating factors in identifying him as the perpetrator, yet the appellate court had already acknowledged the witness's recognition of the defendant's guilt. The court rejected this claim because the appeal did not provide adequate merit-based scrutiny of the territorial court's detailed reasoning found on pages 5-6 of the record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal challenging a decision for a defect in reasoning regarding procedural identification is inadmissible if the appellant fails to provide specific, merit-based arguments that adequately scrutinize the lower court's detailed reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAOURAD AHMED nato il 18/03/1975 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 12927/25 Chaourad OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura di cui all'unico motivo di ricorso, riguardante il vizio di motivazione in ordine alla procedura di identificazione del ricorrente quale autore del reato contestato, risulta privo di specificità in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale apparato argomentativo (v. pp. 5-6 là dove si da atto del riconoscimento del ricorrente quale autore del reato da parte del teste Francesco Pintus);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il