Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31150/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and merit regarding necessity and non-punishment defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31150/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the defense of necessity and non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these arguments lacked specific factual engagement and merit. Consequently, the court rejected the claims as generic and unsupported by the lower court's detailed scrutiny.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds lack specific factual engagement and are merely generic censure of the lower court's merit assessment without substantive legal argumentation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility defense of necessity specificity non-punishment cause merit generic censure rejection procedural costs award motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
12765/25 Caliri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si limita a generiche censure poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale (v.
art. 385 cod. pen
12765/25 Caliri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si limita a generiche censure poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale (v.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIRI LUCIANO nato a MESSINA il 22/08/1987 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 12765/25 Caliri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei requisiti dello stato di necessità, è privo di specificità in quanto la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. in particolare p. 3);

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si limita a generiche censure poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale (v. p. 4); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, relativo all'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorìo, è manifestamente infondato, avendo la Corte riconosciuto le attenuanti generiche e, pur mantenendo il giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, provveduto a una importante mitigazione della pena;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso