Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and merit regarding necessity and non-punishment defenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the defense of necessity and non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these arguments lacked specific factual engagement and merit. Consequently, the court rejected the claims as generic and unsupported by the lower court's detailed scrutiny.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds lack specific factual engagement and are merely generic censure of the lower court's merit assessment without substantive legal argumentation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIRI LUCIANO nato a MESSINA il 22/08/1987 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 12765/25 Caliri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei requisiti dello stato di necessità, è privo di specificità in quanto la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. in particolare p. 3);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si limita a generiche censure poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale (v. p. 4); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, relativo all'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorìo, è manifestamente infondato, avendo la Corte riconosciuto le attenuanti generiche e, pur mantenendo il giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, provveduto a una importante mitigazione della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso