Italian Court dismisses appeal claiming sentencing balance error due to full statutory mitigation recognition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentencing balance was flawed because the statutory mitigation under Article 89 of the Penal Code was fully recognized rather than included in the balancing exercise. The court rejected this, noting that the lower court correctly applied the law by recognizing the full statutory mitigation separately from generic mitigating circumstances and recidivism, adhering to the statutory requirement that such mitigations do not enter the balancing phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 89 cod. pen.: Statutory mitigations recognized under Article 89 are excluded from the sentencing balance and must be applied separately, making an appeal challenging the balance manifestly unfounded when the full statutory mitigation was correctly granted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERZARI RONA RAMON ALEXANDER nato a ROMA il 28/09/1989 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 12762/25 Verzari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso, Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla violazione di legge quanto al giudizio di bilanciamento è manifestamente infondato, dal momento che la diminuente ex art. 89 cod. pen.
è stata riconosciuta per intero e non inserita nel detto bilanciamento fra circostanze, che ha riguardato unicamente le attenuanti generiche e la recidiva; ritenuto, inoltre, che la valutazione della Corte ha riguardato anche il merito della valutazione, oltre a richiamare l'ostatività del dettato normativo quanto alla prevalenza delle attenuanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1