Italian Court dismisses appeal as statutory mitigation was fully applied and not part of the balancing exercise.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued regarding the violation of law concerning the judicial balancing exercise, but the court found the claim manifestly unfounded. The court determined that the statutory mitigating circumstance was fully recognized and excluded from the balancing exercise, which only considered generic mitigating factors and recidivism, while also noting the appellate court exceeded its bounds by reviewing the merits of the valuation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 89 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: When a statutory mitigating circumstance is fully recognized and excluded from the judicial balancing exercise, an appeal challenging the lack of such inclusion is inadmissible because the court's assessment may have exceeded its bounds by reviewing the merits of the valuation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERZARI RONA RAMON ALEXANDER nato a ROMA il 28/09/1989 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 12762/25 Verzari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso, Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla violazione di legge quanto al giudizio di bilanciamento è manifestamente infondato, dal momento che la diminuente ex art. 89 cod. pen.
è stata riconosciuta per intero e non inserita nel detto bilanciamento fra circostanze, che ha riguardato unicamente le attenuanti generiche e la recidiva; ritenuto, inoltre, che la valutazione della Corte ha riguardato anche il merito della valutazione, oltre a richiamare l'ostatività del dettato normativo quanto alla prevalenza delle attenuanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11