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Ordinanza — n. 31143/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints lack specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31143/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by De Falco inadmissible due to the lack of specific factual and legal arguments. The appellant's complaints were deemed totally generic, consisting merely of assertions without engaging with the appellate court's reasoned merit assessment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must be specific and reasoned; generic complaints lacking engagement with the lower court's factual and legal assessment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints lack of reasoning merit assessment procedural costs criminal appeal specific arguments motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO TIZIANA nato a ROMA il 30/01/1977 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 12705/23 DE FALCO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/