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Ordinanza — n. 31111/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31111/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31111/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFORTE DOMENICO nato a MARCIANISE il 03/05/1957 avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12563/25 Considerato che Domenico Belforte ha presentato un atto diretto a contestare la decisione assunta in data 20 febbraio 2025 (depositata il 26 febbraio 2025), con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma — quale Giudice del rinvio dopo annullamento di questa Corte — aveva rigettato il reclamo proposto da Belforte avverso il provvedimento con cui era stato prorogato il trattamento carcerario di cui all'art. 41-bis o.p. Considerato che l'atto predetto è firmato dal solo Belforte e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, in difformità alla regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31111/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017. Né rileva, per ritenere il ricorrente legittimato alla sottoscrizione personale, la disposizione di cui all'art. 41-bis, comma 2-sexies o.p. che indica, tra i soggetti legittimati al ricorso, anche il detenuto, dal momento che la norma dell'art. 613 cod. proc. pen. cit ha una portata generale e si applica ad ogni tipo di impugnazione dinanzi a questa Corte.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva controllo periodico della detenzione criminalità persistente mantenimento della carcerazione di sicurezza riesame della curatela fermo di breve durata

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
che indica, tra i soggetti legittimati al ricorso, anche il detenuto, dal momento che la norma dell'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFORTE DOMENICO nato a MARCIANISE il 03/05/1957 avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12563/25 Considerato che Domenico Belforte ha presentato un atto diretto a contestare la decisione assunta in data 20 febbraio 2025 (depositata il 26 febbraio 2025), con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma — quale Giudice del rinvio dopo annullamento di questa Corte — aveva rigettato il reclamo proposto da Belforte avverso il provvedimento con cui era stato prorogato il trattamento carcerario di cui all'art. 41-bis o.p. Considerato che l'atto predetto è firmato dal solo Belforte e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, in difformità alla regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo.

In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017. Né rileva, per ritenere il ricorrente legittimato alla sottoscrizione personale, la disposizione di cui all'art. 41-bis, comma 2-sexies o.p. che indica, tra i soggetti legittimati al ricorso, anche il detenuto, dal momento che la norma dell'art. 613 cod. proc. pen. cit ha una portata generale e si applica ad ogni tipo di impugnazione dinanzi a questa Corte.

Tale principio è stato sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01). Le Sezioni Unite, nell'occasione, si sono interrogate, appunto, sulla portata della norma di nuovo conio, passando in rassegna le ipotesi codicistiche ed extracodicistiche di ricorso per cassazione, ivi compreso il ricorso in tema di sorveglianza, ed hanno sostenuto che «A fronte delle numerose, e fra loro assai diversificate, ipotesi di ricorso per cassazione, cui corrisponde una grande varietà sia dei provvedimenti avverso i quali siffatta impugnazione può essere proposta, sia dei soggetti in tal senso legittimati, v'è un dato che tutte le accomuna: l'attribuzione della relativa potestà di cognizione ad un unico organo giurisdizionale, dinanzi al quale il processo segue regole costanti ed uniformi, la cui peculiarità dipende dalla natura stessa del giudizio di legittimità.

È dunque la loro attribuzione alla Corte di cassazione, quale supremo organo di nomofílachia, ad esercitare una forza di attrazione unificante per la trattazione di tutte le ipotesi, siano esse codicistiche o extracodicistiche, di ricorso previste dall'ordinamento, imponendone, di conseguenza, l'applicazione di una disciplina omogenea ed unitaria». Rilevato, pertanto, che — all'esito della procedura de plano di cui all'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. prevista ex lege nel caso di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione — il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il con