Italian Court dismisses appeal as generic and fails to specify legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Arcangelo Furfaro inadmissible due to a lack of specificity in his legal arguments. Furfaro challenged a lower court's conviction for theft and related offenses, claiming violations of non-punishment grounds and excessive sentencing. The court rejected these claims because they were too general and failed to identify the specific elements of the decision under attack, violating procedural requirements for valid appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 112 n.4 cod. pen. An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specify the precise legal grounds and factual elements relied upon for the challenge.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURFARO ARCANGELO nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 18/12/1996 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12364 /2025 Considerato che Arcangelo Furfaro ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 112 n.4, cod. pen. ; Ritenuto che i motivi di ricorso - che lamentano rispettivamente: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio; erronea qualificazione giuridica del fatto - sono assolutamente generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano minimamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente