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Ordinanza — n. 31102/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and infounded regarding sentencing excessiveness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31102/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi De Felice's appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements and for presenting unfounded arguments. The first ground was rejected because the complaint lacked specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, rendering it too generic. The second ground was dismissed as the lower court adequately explained the factual and personal circumstances justifying the sentence below the average. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62, co. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the complaint is indeterminate and fails to specify the grounds for review, and a sentencing decision is not excessive when justified by the specific facts and personal circumstances of the offender.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint sentencing excessiveness procedural requirements Cassazione ordinanza attenuazione della pena motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 62, co. 4 cod. pen.
7 cod.pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, co.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283
276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464
265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197
256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FELICE LUIGI nato a NAPOLI il 28/11/1989 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12349 /2025 - Udienza del 09 luglio 2025 - Consigliere Borrelli Considerato Luigi De Felice ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 99, 56, 624, 625 co. 1 n. 7 cod.pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 4, cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.

D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;

Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025 Il consigliere estensore Il Pres