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Ordinanza — n. 31100/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31100/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Antonino Inzirillo inadmissible due to a lack of specific grounds. Inzirillo challenged his conviction for burglary in Palermo, arguing violations of law and reasoning errors, but the appeal failed to identify specific elements supporting his criticism. Consequently, the court ruled that the appeal was generic and did not meet the requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, resulting in its rejection and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible appeal Art. 581 c.p.p. lack of specific grounds criminal procedure supervisory power indeterminate appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INZIRILLO ANTONINO (CUI 040SZDA) nato a CAPACI il 08/05/1967 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12294 /2025 Considerato che Antonino Inzirillo ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che il ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente