Italian Court dismisses appeal against fraud conviction, ruling appellate court cannot re-evaluate facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Anna Maria Costantino and Alessandro Giorgio Amatruda inadmissible regarding their conviction for fraudulent bankruptcy. The appellants argued for a re-evaluation of evidence to support a different factual conclusion, but the court held that appellate courts lack the power to reassess facts. Consequently, the lower court's detailed reasoning on the appellants' roles and the nature of the acts was upheld as legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, reserving such powers exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTANTINO ANNA MARIA natqa LAMEZIA TERME il 17/11/1942 AMATRUDA ALESSANDRO GIORGIO nato a LAMEZIA TERME il 20/05/1974 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12069 /2025 Considerato che Anna Maria Costantino e Alessandro Giorgio Amatruda ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dei ricorrenti per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione;
Ritenuto che i due motivi di ricorso - che denunziano violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità degli imputati - sono manifestamente infondati giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Nel caso di specie, la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logica e giuridicamente corretta, sia in ordine all'affermazione della responsabilità penale degli odierni ricorrenti, sia in relazione alla corretta qualificazione giuridica dei fatti come bancarotta fraudolenta. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato, con motivazione esaustiva e coerente, come le condotte attuate dai ricorrenti siano idonee a qualificare i loro ruoli quali, soggetti direttamente coinvolti nella gestione della fallita (la Costantino) e di beneficiari delle distrazioni (entrambi); dal canto loro, i ricorrenti reagiscono a questa impostazione proponendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025 Il consigliere estenso