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Ordinanza — n. 31093/2025 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal against pre-judgment preventive measures is inadmissible under Supreme Court precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31093/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the extraordinary appeals by Toriello and Rendola inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The applicants sought to challenge a Supreme Court decision that had previously rejected their appeal against preventive measures applied before the final judgment. The Court ruled that such extraordinary appeals for factual errors cannot be filed against Supreme Court decisions rendered before the final judgment, citing established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Extraordinary appeals for factual errors are inadmissible against Supreme Court decisions rendered ante iudicatum, including those concerning preventive measures.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal factual error pre-judgment measures preventive measures inadmissibility procedural costs Cassa delle ammende misure cautelari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Considerato che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TORIELLO ROSARIO nato a NAPOLI il 11/07/1958 RENDOLA CONCETTA nato\ a NAPOLI il 19/12/1961 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12052/25 Considerato che Rosario Toriello e Concetta Rendola propongono ricorso straordinario avverso la sentenza emessa dalla Sezione I della Corte di Cassazione, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dai predetti avverso il decreto della Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, che aveva parzialmente riformato il decreto del Tribunale di Napoli che aveva applicato a Toriello la sorveglianza speciale e la confisca dei beni del predetto e della Rendola.

Letta la memoria dell'Avv. Sergio Simpatico, per i ricorrenti, che non contiene argomentazioni in grado di superare le ragioni di inammissibilità di seguito illustrate; Rilevato che si tratta di un ricorso straordinario inammissibile perché, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con principio mai successivamente smentito, il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum", tra cui anche quelle concernenti le misure di prevenzione (Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790 - 01). Considerato che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il co .gliere estensore Il Presiden