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Ordinanza — n. 31091/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity and lack of specific critical judgment against lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31091/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Guido Ierardi's appeal inadmissible for failing to provide specific critical arguments against the appellate court's decision. The appellant merely repeated the lower court's reasoning and legal norms without formulating a distinct critique, while the appellate court had already ruled on inadmissibility rather than substantive liability. Consequently, the appeal was rejected, and Ierardi was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific critical arguments regarding the contested judgment, as generic repetition of the lower court's reasoning or legal norms without a distinct critique fails to meet the requirement of a specific thema decidendum.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility specific critique procedural costs appellate review motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
art 530 comma 2 cod.proc.pen
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - rispettivamente relativi alla mancanza di un'adeguata valutazione delle prove acquisite e alla violazione dell'art 530 comma 2 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERARDI GUIDO nato a PETILIA POLICASTRO il 31/05/1953 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12044/25 Considerato che Guido Ierardi propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, con la quale era stato dichiarato inammissibile per genericità l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone che aveva condannato l'imputato per il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod.pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si contesta il giudizio che ha condotto la Corte territoriale a ritenere la genericità dell'appello — è innanzitutto manifestamente infondato in quanto la valutazione di inammissibilità attuata dalla Corte territoriale è corretta, dal momento che l'appello era del tutto privo di specificità critica rispetto alla sentenza di primo grado. Il motivo di ricorso è altresì anch'esso generico, perché si limita a riportare la motivazione della sentenza impugnata, la norma di legge e una massima di questa Corte, senza formulare un giudizio critico specifico.

Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - rispettivamente relativi alla mancanza di un'adeguata valutazione delle prove acquisite e alla violazione dell'art 530 comma 2 cod.proc.pen. - sono del tutto aspecifici, in quanto la sentenza impugnata non ha riguardato il profilo della responsabilità, perché la Corte di appello si è arrestata al preliminare rilievo dell'inammissibilità dell'appello, che è il solo thema decidendum che il ricorrente può contestare. Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a