Cassation extraordinary appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove perceptual errors under Art. 625-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Mario Ischero's extraordinary appeal against a cassation judgment inadmissible, ordering him to pay costs. Ischero argued the lower court committed perceptual errors by omitting specific grievances from his original appeal, but the court found his claims vague and focused on merits rather than procedural omissions. The decision affirmed that the cassation court cannot re-evaluate factual evidence or correct errors of judgment, limiting its review strictly to perceptual errors that directly caused a different outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal against cassation judgments is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that the cassation court committed a perceptual error in reading the record, as errors of judgment, evaluation of evidence, or application of law fall outside its scope.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISCHERO MARIO nato a NAPOLI il 22/10/1966 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12025/25 Mario Ischero propone ricorso straordinario avverso la sentenza emessa dalla Sezione I della Corte di Cassazione il 17 dicembre 2024, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per i reati di omicidio pluriaggravato e di detenzione e porto delle pistole utilizzate.
Giova ricordare che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla omessa' considerazione di una deduzione contenuta in un motivo di ricorso, postula la totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassaziorie nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; tale vizio, inoltre, deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita.
Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi i quali abbiano inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione, nonché gli errori non immediatamente rilevabili (Sez. 1, Ordinanza n. 17847 del 2 11/01/2017, Barillari, Rv. 269868; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953; sull'ambito valutativo della Corte di cassazione adita ex art. 625-bis cod. proc. pen. cfr.
Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 e Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789). Tanto premesso, il ricorso straordinario di Ischero è del tutto fuori fuoco, laddove non solo non indica, con la dovuta puntualità, quali sarebbero gli errori percettivi della Corte di cassazione, ma sviluppa censure in fatto che non avrebbero potuto trovare riscontro neanche nel ricorso ordinario, laddove l'ambito di valutazione del Giudice di legittimità non può esondare nel merito della regiudicanda, con la sola eccezione del travisamento della prova.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025