Italian Supreme Court dismisses appeals against a settled penalty reduction, ruling parties cannot unilaterally modify agreed sentencing terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals by Davide Pellino, Luigi Cerasuolo, and Dorota Kudlewska inadmissible. The defendants challenged a second-instance judgment that reduced their sentences based on a settlement agreement reached before the appeal. The court ruled that once a penalty reduction is agreed upon and ratified by the judge, it forms a binding legal transaction that cannot be unilaterally modified or challenged in a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; The parties' agreement on a reduced penalty constitutes a binding legal transaction that cannot be unilaterally modified or challenged in a cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PELLINO DAVIDE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 24/02/1985 CERASUOLO LUIGI nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 28/07/1959 KUDLEWSKA DOROTA nato il 13/04/1980 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12002 /2025 Considerato che Luigi Cerasuolo e Dorota Kudlewska ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la condanna dei ricorrenti rispettivamente: nei confronti di Luigi Cérasuolo per il reato di cui al capo n) - delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 453, 459 cod. pen.; per il reato di cui al capo t) - delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 453, 459 cod. pen.; per il reato di cui al capo y) - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 453, 459 cod. pen.; nei confronti di Dorota Kudlewska per il reato di cui al capo n) - delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 453, 459 cod. pen.
Considerato che Davide Pellino ricorre avverso la medesima sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in accoglimento del concordato tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena in anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa. Ritenuto che i ricorsi degli imputati Cerasuolo e Kudlewska - che, con motivo unico, denunziano vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - sono manifestamente infondati giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ritenuto che il ricorso di Davide Pellino è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.
U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rossi, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Le Sezioni Unite, nell'ordinanza Rossi, hanno, in particolare, statuito che la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamen tali, non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l'allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura».
Ne consegue che, non potendo essere messo in discussione il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti, neanche la parte può dolersi dell'assenza di motivazione sul punto. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09