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Ordinanza — n. 31084/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for aggravated theft due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31084/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning regarding the defendant's criminal responsibility was flawed. The appellant argued for a re-evaluation of evidence, but the court held that appellate courts cannot substitute their own factual assessment for that of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed as it merely reiterated arguments already rejected at the second instance without providing new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-read factual elements or adopt new evaluative parameters, and appeals lacking specific, new arguments are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited aggravated theft conviction lack of specific grounds reiteration of rejected arguments motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZA ROSARIO nato a SOVERIA MANNELLI il 20/04/1933 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 11970 /2025 Considerato che Rosario Cozza ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di concorso in furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato - è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Nel caso di specie, la ricostruzione operata dalla Corte territoriale è sorretta da un apparato argomentativo immune da vizi logici o giuridici e le censure prospettate con il ricorso si risolvono, all'evidenza, in mere doglianze in fatto, volte a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità;

Ritenuto che tale unico motivo di ricorso è altresì inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025 Il consigliereestens