Italian Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual citations under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mario Ferrara inadmissible due to generic and indeterminate grounds. Ferrara challenged a conviction for fraudulent bankruptcy collusion, but his arguments relied on theoretical assertions rather than specific citations of the lower court's reasoning. The court ruled that appeals must concretely identify the contested elements of the decision, prohibiting the invocation of new factual evaluations reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; In criminal appeals, grounds must be specific and cite the decision's reasoning; generic theoretical assertions or requests for factual re-evaluation are inadmissible as they exceed the appellate court's jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA MARIO nato a PALMA CAMPANIA il 22/09/1967 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 11956 /2025 Considerato che Mario Ferrara ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta; Ritenuto che i quattro motivi di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione - sono innanzitutto generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In particolare, il ricorrente affida, in parte, le proprie censure ad affermazioni teoriche e di principio e, in parte, a notazioni di fatto, errando nell'uno e nell'altro caso perché il ricorso deve contenere doglianze concrete che attingano la motivazione della decisione avversata e non che pretendano una diversa lettura del materiale probatorio.
A quest'ultimo riguardo, il Collegio ricorda che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09 luglio 2025 Il consigl e estens