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Ordinanza — n. 31082/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31082/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31082/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 11954/25 Considerato che Gabriele Carchidi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che lo ha condannato per il reato di cui all'art 595 cod.pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta l'intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello - è manifestamente infondato poichè la prescrizione non è maturata prima della sentenza di secondo grado.

Regesto Legislator

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art 595 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31082/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta l'intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello - è manifestamente infondato poichè la prescrizione non è maturata prima della sentenza di secondo grado.

Parole chiave

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termine di sospensione restituzione del termine scaduto revoca della sospensione condizionale rinvio del dibattimento recidiva nell'infrazione intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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art 595 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 11954/25 Considerato che Gabriele Carchidi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che lo ha condannato per il reato di cui all'art 595 cod.pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta l'intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello - è manifestamente infondato poichè la prescrizione non è maturata prima della sentenza di secondo grado.

Invero, il fatto di reato più risalente è stato commesso il 29 dicembre 2016, al ricorrente è stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e, quindi, il termine massimo di prescrizione cade il 29 dicembre 2026, cui vanno aggiunte le sospensioni intervenute nel corso del giudizio (161 giorni per il rinvio per astensione dal 2 dicembre 2019 al 5 maggio 2020 e per il rinvio da quest'ultima data per la normativa ennergenziale anticovid). Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

Valutato ininfluente il difetto di notifica alla parte civile segnalato da difensore omonimo di quello nominato dalla predetta parte, dal momento che 1) quest'ultima, in presenza della cancellazione dall'albo del proprio difensore, avrebbe dovuto farsi carico di nominare un nuovo difensore 2) la parte civile non aveva interesse ad interloquire rispetto all'odierna decisione, trattandosi di questione concernente la prescrizione maturata prima della sentenza di appello, ma dopo quella di primo grado, sicché, anche ove il ricorso fosse stato fondato, esso non avrebbe intaccato la statuizioni civili.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis