Cassation appeal dismissed for lack of specificity as it merely reiterates prior grievances without new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Filippo Vinciguerra's appeal inadmissible for failing to provide specific grounds distinct from those already raised in the lower court. The appellate court had thoroughly addressed the recidivism issue by reconstructing the defendant's criminal biography, leaving no room for the appellant to introduce new arguments. Consequently, the appeal was rejected as a mere repetition of previous complaints, resulting in the dismissal of the request and the imposition of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely reiterative of those already disallowed in the lower court without presenting new specific arguments or confronting the opposing party's defenses.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA FILIPPO nato a CATANIA il 18/06/1972 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Vinciguerra Filippo era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale la parte contesta l'applicazione della recidiva, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese dalla Corte di appello con motivazione ampia e argomentata, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr., in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ricostruisce la "biografia penale" del Vinciguerra); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente