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Ordinanza — n. 31078/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and generic arguments lacking specific legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31078/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing that the defense's professional conflict of interest was a valid impediment to appearing in court. The court rejected this claim because the appellant failed to demonstrate the specific conditions required by law for such an impediment, and the remaining arguments were deemed intrinsically generic without precise legal justification.

Regesto Legislator

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Art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen.; Art. 102 cod. proc. pen.: A defense attorney's professional engagement in another proceeding constitutes a legitimate impediment preventing appearance only if the attorney promptly proposes the impediment, specifies essential reasons for their function, confirms no other counsel represents the defendant, and proves the impossibility of using a substitute.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense attorney conflict of interest professional impediment requirements generic legal arguments procedural costs and fine offesa al credito abuso di carte-chèques revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

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Art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen.
Art. 102 cod. proc. pen.
d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez.
art. 493-ter cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Marasco Nicola era stato ritenuto responsabile per il reato di cui all'art. 493-ter cod.
art. 102 cod. proc. pen
d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARASCO NICOLA nato a FOGGIA il 11/12/1982 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Marasco Nicola era stato ritenuto responsabile per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:

a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;

b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;

c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;

d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912); che, nel caso in esame, mancava la prima delle indicate condizioni; - che i restanti motivi di ricorso sono intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid