Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and repetition of prior grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Nicolae Ionut inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found his sole ground of appeal lacked specificity. The decision noted that the arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment with proper legal and factual reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; A cassation appeal is inadmissible if its sole ground of appeal lacks specificity and merely reiterates grievances already disallowed in the contested judgment with correct legal and complete factual argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLAE IONUT nato il 07/02/1994 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Nicolae Ionut era stato ritenuto responsabile del reato di furto tentato aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale la parte invoca l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente