Italian Court dismisses appeals for inadmissibility regarding non-motivated generic mitigating circumstances in theft cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Galdieri and Tedesco inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued that the lower courts failed to adequately justify denying generic mitigating circumstances in their theft convictions. The court ruled that the trial judges' factual assessments on this issue are unchallengeable in a review proceeding, provided the reasoning is consistent and references the relevant evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The trial judge's factual judgment on generic mitigating circumstances is unchallengeable in a review proceeding, provided the reasoning is consistent and references the relevant evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALDIERI ANTONIO nato a VILLARICCA il 28/12/1991 TEDESCO ALFREDO nato a NAPOLI il 23/06/1999 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Galdieri Antonio e Tedesco Alfredo erano stati ritenuti responsabili del reato di furto pluriaggravato; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori; che entrambi i ricorsi sono composti da un unico motivo, con il quale i ricorrenti contestano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che i giudici di merito, sul punto, non avrebbero reso una motivazione adeguata; - che i ricorrenti prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza di primo grado e pagina 4 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidt t