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Ordinanza — n. 31073/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of grounds for cassation regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31073/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Anna Ragone inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of the first-instance judgment that recognized general mitigating circumstances and redefined the sanction. The court ruled the appeal was baseless because the Court of Appeal provided a congruent factual and legally correct justification for its decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the contested judgment is not subject to cassation review or if the appeal lacks any grounds for such review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of grounds cassation review mitigating circumstances sentencing reform sanzione sostitutiva pena complementare pena accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato - riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando il trattamento sanzionatorio - la pronuncia di primo grado, con la quale Ragone Anna era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGONE ANNA nato a NAPOLI il 02/07/1979 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato - riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando il trattamento sanzionatorio - la pronuncia di primo grado, con la quale Ragone Anna era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, in ordine alla mancata applicazione di sanzioni sostitutive, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente