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Ordinanza — n. 31070/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31070/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Chargui Karim inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for the crime of provoking hatred, but the sole ground of appeal was deemed intrinsically generic. The court rejected the appeal because it failed to articulate specific legal reasons or reference the relevant parts of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are intrinsically generic, lacking a precise statement of legal reasons and appropriate references to the contested act's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds cassation procedure lack of motivation procedural dismissal motivi di cassazione legittimazione a ricorrere cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
art. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Chargui Karim era stato ritenuto responsabile per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHARGUI KARIM nato a ACERRA il 15/08/2003 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Chargui Karim era stato ritenuto responsabile per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente